Diventano sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Con l’approvazione della Legge Comunitaria 2008 (L’art. 42 Legge n. 88/2009) è stato modificato l’art. 2250 c.c. introducendo nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese.
Il nuovo art. 2250 c.c. prevede che le seguenti informazioni
- denominazione sociale;
- indirizzo completo sede legale;
- codice fiscale e partita IVA;
- importo capitale sociale con indicazione della parte versata;
- registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale);
- numero REA.
siano obbligatoriamente riportate nel sito internet della società.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Vi invitiamo quindi a provvedere quanto prima ad aggiornare i vostri siti internet onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).
Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks e firme nelle e-mails.
Ricordiamo che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972 – IVA) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma rimane comunque efficace.
Le novità introdotte riguardano solamente le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.); nulla cambia infatti per quanto riguarda ditte individuali e società di persone.
Da fragt man sich beim Durchlesen schon, ob man nicht komplett auf den Kopf gefallen war. Dankeschön für eure Erläuterungen